Infermieri professionali. I giudici: “Non c’è l’obbligo di iscrizione all’Ipasvi per chi lavora nella PA”
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Manca il decreto che istituisce gli albi per le professioni sanitarie con l’obbligo di iscrizione anche per i dipendenti pubblici. Questa la ratio seguita dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Venezia che ha assolto un infermiere professionale (dipendente di una cooperativa e in possesso di tutti i titoli di studio) dall’accusa di abusivismo per non essere iscritto all’Ipasvi. Assolto anche il presidente della cooperativa accusato di omessa denuncia. Il motivo? Vediamo cosa dice la sentenza:
“La legge 43/2006 ha istituito gli Ordini professionali, ma avrebbero dovuto essere creati gli Albi per ognuna delle professioni indicate, quindi anche per quella di infermiere professionale, con obbligatorietà d’iscrizione pure per i pubblici dipendenti, però la mancata emanazione del decreto legislativo delegato ha impedito la effettiva attuazione di tale previsione normativa. Consegue che rimane vigente la disciplina di cui al D.Lvo 233/1946, secondo cui l’obbligo d’iscrizione all’Albo è previsto solo per gli esercenti la professione sanitaria, non già per i sanitari che lavorino per la PA. Pertanto, va ritenuto pacificamente che l’infermiere abbia lavorato, sulla base di un titolo professionale adeguato, idoneo e riconosciuto, quale dipendente (di una cooperativa) e non quale libero professionista per cui non tenuto obbligatoriamente all’iscrizione all’albo”.